Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (innanzi tutto l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo l’Ufficiale d’Anagrafe provvede a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o l’esito negativo degli accertamenti svolti. In tal caso l’interessato, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini del procedimento che riiniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
In caso di accertamento negativo si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza