A chi è rivolto
A chiunque ne abbia necessità.
Descrizione
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata e per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi – Metodo in fase di attivazione –
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d’identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo pubblicato sia sul sito del Ministero dell’Interno che in questa pagina.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza ha inizio dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Come fare
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale, ma anche via PEC o attraverso la piattaforma dell'ANPR dopo autenticazione mediante SPID/CIE.
Cosa serve
La documentazione necessaria varia a seconda del caso specifico.
Nel caso di un cambio di residenza dovuto a un contratto di locazione, è essenziale fornire gli estremi del contratto di affitto e della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
In caso di acquisto dell'immobile, è necessario fornire gli estremi dell'atto di acquisto, anch'esso registrato all'Agenzia delle Entrate o dei dati catastali.
Se la situazione coinvolge minori o altre casistiche particolari, vi invitiamo a contattarci via email o telefonicamente utilizzando i contatti forniti in fondo a questa pagina.
- Dichiarazione di residenza (scaricabile accedendo alla sezione "Modulistica Fines")
- Copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell'Allegato A (scaricabile accedendo alla sezione "Iscrizione all'anagrafe di cittadini stranieri")
- I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 e indicati nell'Allegato B (scaricabile accedendo alla sezione "Iscrizione all'anagrafe di cittadini stranieri").
- All’atto della richiesta di residenza l’Ufficio Anagrafe per conto dell’Ufficio Tributi compilerà “Dichiarazione per le utenze domestiche-tassa rifiuti” alla quale bisognerà allegare contratto di locazione, comodato o atto d’acquisto con la registrazione dell’Agenzia delle Entrate o visura catastale.
Cosa si ottiene
La residenza in questo Comune.
Tempi e scadenze
Il cambio di residenza viene effettuato immediatamente se la richiesta viene presentata di persona, previo appuntamento, allo sportello.
Se la richiesta viene inviata tramite altri mezzi di comunicazione, il cambio di residenza sarà processato entro 2 giorni lavorativi.
Quanto costa
Nessun costo previsto
Procedure collegate all'esito
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (innanzi tutto l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo l’Ufficiale d’Anagrafe provvede a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o l’esito negativo degli accertamenti svolti. In tal caso l’interessato, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini del procedimento che riiniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
In caso di accertamento negativo si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza
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