Assegno di maternità

  • Servizio attivo

E' una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

A chi è rivolto

Possono presentare domanda le madri:

  • Cittadine italiane
  • Cittadine comunitarie
  • Cittadine extracomunitarie in possesso di Carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

Descrizione

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).

In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.

Come fare

La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente alla fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU e dell'attestazione ISE esibendo un documento di identità valido. La domanda può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente stesso, purché corredato da copia di documento di identità valido del richiedente stesso, purché corredata da copia di documento di identità valido del richiedente e debitamente firmata. Per i cittadini extracomunitari occorre esibire la carta di soggiorno.

Cosa serve

Per presentare la domanda è necessario produrre la seguente documentazione:

  • Modulo di richiesta per la concessione dell'assegno di maternità (da scaricare in calce)
  • La dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima;
  • Un'autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: 1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza, ecc.); 2. di non aver diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale; 3. di non aver presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art.49 della Legge n.488/99).
  • Per i cittadini stranieri, carta di soggiorno

Cosa si ottiene

L'importo dell'assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore.

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

Per determinare l'importo della quota differenziale occorre sottrarre dall'importo totale dell'assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza (Ufficio Protocollo/Servizi sociali) della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato on in affido preadottivo.

Procedure collegate all'esito

L'assegno è pagato dall'Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

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Ufficio protocollo, commercio e servizi sociali

Frazione Chef-Lieu n. 1 - piano primo - 11010 Aymavilles

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Contatti

Pagliero Nicoletta

Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il 19/06/2024

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